AFFIDAMENTO, MANTENIMENTO, SPESE ORDINARIE E STRAORDINARIE, MODALITA’ DI VISITA
La normativa di riferimento in materia di tutela dei minori stabilisce che in caso di separazione personale dei genitori, il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Pertanto, in sede di separazione, il giudice deve valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori (affidamento condiviso), oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati (affidamento esclusivo), sempre e comunque considerando l’esclusivo interesse della prole.
Il giudice determina inoltre i tempi e le modalità della permanenza dei figli presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione della prole.
Il coniuge affidatario in via esclusiva, oltre alla potestà sui figli, avrà anche l’amministrazione e l’usufrutto legale sui loro beni.
Il genitore divorziato non affidatario conserverà l’obbligo (ma anche il diritto) di mantenere, istruire ed educare i figli.
Il genitore non affidatario, o presso il quale la prole non sia stata prevalentemente collocata, è tenuto a versare un assegno di mantenimento per la prole. Anche in caso di affidamento condiviso e parità nei tempi di permanenza, potrà essere disposto un contributo perequativo nell’ipotesi in cui sia necessario uniformare la capacità di mantenimento dei genitori (ad esempio quando vi sia una sensibile sproporzione tra i redditi di questi ultimi).
L’assegno viene versato mensilmente e, oltre all’importo stabilito per il mantenimento ordinario, devono essere corrisposte anche le somme relative alle spese straordinarie (ad es. quelle scolastiche, ricreative, mediche o sportive). Per legge, l’importo del mantenimento ordinario deve essere rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
Il giudice può anche stabilire un assegno a favore dei figli maggiorenni quando non abbiano adeguati redditi propri, da versare a loro direttamente o al genitore presso il quale vivono stabilmente.
L’interesse dei figli è anche determinante per stabilire a quale dei coniugi sarà assegnato il godimento della casa familiare. Sarà pertanto privilegiato il genitore che si occupi principalmente della cura dei figli e presso il quale la prole sia stabilmente collocata.
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