Il riconoscimento di un figlio è atto discrezionale del genitore ma non un strumento per eluderne la responsabilità, tantomeno l’ordinamento può permettere il permanere di dichiarazioni di filiazioni inesistenti sul piano biologico.
Ecco perché tali situazioni vanno tutelate con le azioni giudiziali di paternità.
RICONOSCIMENTO
Il figlio minore o maggiorenne, nato fuori dal matrimonio e non riconosciuto, può agire in giudizio (art. 269 c.c.) nei confronti del presunto padre o madre naturale perché venga dichiarato lo status di figlio attraverso l’esame del DNA, anche in caso di rifiuto del presunto genitore a sottoporsi al test ematologico. L’azione è imprescrittibile.
La sentenza dichiarativa di filiazione naturale produce gli stessi effetti del riconoscimento con ogni conseguenza sul piano della responsabilità genitoriale sia connessa al mantenimento economico sia agli gli obblighi di cura ed educazione.
DISCONOSCIMENTO
Il legislatore consente attraverso l’azione giudiziale prevista dall’art. 243 bis c.c. di accertare l’inesistenza del rapporto biologico tra padre e presunto figlio nato durante il matrimonio. La prova regina in questi casi è il test del DNA ma anche la prova testimoniale.
TUTELA DEL MINORE E LIMITAZIONE E/O DECADENZA PATRIA POTESTA’
Il provvedimento di decadenza dalla potestà genitoriale presuppone che il genitore violi i propri doveri nei confronti del figlio oppure abusi dei poteri con grave pregiudizio. Si tratta di una misura prevista a tutela del minore per consentire il pieno sviluppo psico-fisico dello stesso. È quindi necessario che l’autorità giudiziaria verifichi il danno subito dal figlio (violenza psicologica, violenza fisica, abusi sessuali, grave pregiudizio derivante dal disinteresse di genitore tossicodipendente etc.). La limitazione della potestà consiste nell’adozione da parte del giudice dei provvedimenti più opportuni per la salvaguardia psico-fisica del minore fino, talvolta, all’allontanamento del genitore dalla residenza familiare.
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