La separazione personale è la condizione nella quale vengono a trovarsi i coniugi per espressa volontà reciproca (separazione consensuale quando c’è accordo dei coniugi su tutte le condizioni da adottare) o in conseguenza di un provvedimento del giudice (separazione giudiziale, chiesta da uno o entrambi i coniugi all’autorità giudiziaria per fatti o motivi tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole). Il divorzio scioglie il matrimonio civile o fa cessare gli effetti civili del matrimonio canonico (concordatario). Il divorzio può essere congiunto, quando c’è accordo dei coniugi su tutte le condizioni da adottare (in questo caso il ricorso è presentato congiuntamente da entrambi i coniugi); giudiziale, quando non c’è accordo sulle condizioni (in questo caso il ricorso può essere presentato anche da un solo coniuge).
Preliminare al divorzio è la separazione legale dei coniugi protratta ininterrottamente per un periodo di tempo (che oggi è ridotto a 6 mesi, che diventano 12, se la separazione è stata giudiziale).
Con la separazione e il divorzio vengono stabiliti provvedimenti sul mantenimento e la gestione della prole, sull’assegnazione della casa familiare e sulle questioni patrimoniali della famiglia.
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