In sede di separazione o divorzio, il giudice ha il potere di assegnare la casa familiare ad uno dei coniugi. L’assegnazione della casa familiare è ammessa solo in presenza di figli. Presupposto fondamentale è, pertanto, la convivenza con i figli minori o maggiorenni ma non economicamente indipendenti.
La casa familiare può essere quindi assegnata solamente al coniuge presso cui sono collocati i figli.
Il provvedimento di assegnazione, infatti, è finalizzato esclusivamente alla tutela della prole e a garantire che la stessa rimanga nell’ambiente domestico in cui è cresciuta.
Pertanto, anche nel caso in cui l’immobile sia di proprietà di uno solo dei coniugi, la casa potrà essere assegnata al coniuge non proprietario ma a condizione che questi abbia l’affidamento dei figli minori o comunque conviva con i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti.
In assenza di figli (minorenni o maggiorenni non indipendenti), il giudice della separazione o del divorzio non può disporre l’assegnazione della casa familiare.
Si evidenzia che laddove sia disposta l’assegnazione al coniuge affidatario e successivamente venga meno la convivenza con i figli, il provvedimento di assegnazione dovrà essere revocato non avendo più ragion d’essere.
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