Il 6 aprile 2018 è entrato in vigore l’articolo 570 bis del codice penale che prevede il carcere fino a un anno o una multa fino a 1.032 euro per l’ex coniuge che si sottrae “agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge”.
Il Legislatore ha così ampliato la tutela legale in ambito familiare, sia da un punto di vista soggettivo (estendendo la tutela dai figli agli ex coniugi) che oggettivo (estendendo il reato da chi faccia mancare i mezzi di sussistenza, a chi ometta di versare anche parzialmente l’assegno di mantenimento). L’art. 570 limitava la pena al genitore che faceva mancare i mezzi di sussistenza ai propri figli. Ora la nuova normativa stabilisce espressamente che le pene previste dal vecchio articolo 570 si applicheranno anche al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di separazione o divorzio nonché al genitore che violi gli obblighi di natura economica in materia di mantenimento dei minori nati da convivenze more uxorio.
Con l’introduzione della nuova norma il legislatore ha inteso rafforzare principi e norme già sanciti dal codice civile (ex artt. 143, 146 147 c.c. e art. 12 sexies L. 898/1970 e art. 3 L. 54/2006) che fanno riferimento all’obbligo dei genitori di provvedere al mantenimento dei figli e all’obbligo del coniuge separato/divorziato di provvedere al mantenimento del coniuge economicamente più debole, laddove disposto un assegno.
Con l’art. 570 bis del codice penale chi non paga l’assegno per il coniuge ed i figli sarà condannato, a prescindere dalle condizioni economiche dell’avente diritto.
Tale norma scatta anche in caso di omesso pagamento per i figli maggiorenni.
Un salvacondotto è lasciato in caso di disoccupazione e malattia di chi è obbligato a pagare l’assegno. In tal caso il reato non sussiste ma bisogna provarlo.
Con la nuova normativa il carcere è solo una minaccia? A mio avviso la legge serve principalmente da ammonimento, ma attenzione ai recidivi. Chi dovesse commettere in momenti diversi lo stesso reato rischierebbe di andare in galera, non potendo beneficiare in eterno della sospensione condizionale della pena.
Avv. Sergio Canale (esperto in diritto di famiglia)